Non basta la denuncia all’Autorità per provare che il furto è avvenuto

Non basta la denuncia all’Autorità per provare che il furto è avvenuto
02 Dicembre 2015: Non basta la denuncia all’Autorità per provare che il furto è avvenuto 02 Dicembre 2015

In materia di assicurazione contro il furto due recenti sentenze del Tribunale di Udine (n. 1302/13 e n. 192/14) ribadiscono il medesimo principio: la denuncia all’Autorità di polizia, di per sé sola, non prova che il  furto sia realmente accaduto. Qualora sia proprio il suo verificarsi ad essere contestato dall’assicuratore compete, dunque, all’assicurato offrirne piena prova: “la denuncia di furto, di per sè sola, non corroborata da alcun riscontro esterno e non confermata da alcun elemento di prova” non è sufficiente a tal fine, trattandosi di un “atto di parte”, per cui essa “non è idonea, di per sé stessa, a provare l’esistenza del danno” lamentato dall’assicurato che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennizzo pattuito, come osserva il Tribunale friulano. Né a questo scopo riveste un qualche rilievo il fatto che “la denuncia sia stata “archiviata” perché rimasti ignoti gli autori del furto” denunciato “potendo tale conclusione essere, evidentemente, il naturale epilogo di un procedimento aperto per un reato (furto) che non è stato mai realmente commesso da nessuno”, come sottolinea una delle due decisioni. Ciò tanto più quando la tesi del furto sia stata anche solo “in parte smentita dalle circostanze in fatto raccolte in giudizio” perché comprovate dall’assicuratore. Nel caso esso sia contestato, dell’accadimento del furto pertanto l’attore ha l’onere di offrire la prova diretta, trattandosi di una circostanza costitutiva del diritto per il quale egli agisce in giudizio, e non può adempiervi facendo appello ad un atto di parte da lui stesso promosso, qual’è l’anzidetta denuncia, o all’archiviazione delle indagini sul supposto furto, che rappresenta un fatto privo di significato ai fini del thema probandum.

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